I doveri nel Registro unico
Gli enti del Terzo settore sono obbligati a registrare informazioni e documenti richiesti nel Registro Unico (RUNTS).
Al Registro si può accedere attraverso il seguente link: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Obblighi di comunicazione nel Runts
I rendiconti/i bilanci devono essere depositati nel portale del RUNTS attraverso una pratica di deposito bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Devono essere utilizzati i modelli previsti.
- Enti senza personalità giuridica:
- con entrate fino a 60.000 €: rendiconto in forma sintetica e semplificata secondo il principio di cassa (non ancora utilizzabile - il nuovo modello non è ancora stato pubblicato). Nel frattempo può essere utilizzato il Modello D.
- con entrate fino a 300.000 €: rendiconto secondo principio di cassa con il Modello D .
- con entrate oltre 300.000 €: bilancio secondo il principio di competenza con stato patrimoniale Modello A , rendiconto gestionale Modello B e relazione di missione Modello C.
- Enti con personalità giuridica:
- con entrate fino a 60.000 €: rendiconto in forma sintetica e semplificata secondo il principio di cassa (non ancora utilizzabile - il nuovo modello non è ancora stato pubblicato). Nel frattempo può essere utilizzato il Modello D.
- con entrate oltre 60.000 €: bilancio secondo il principio di competenza con stato patrimoniale Modello A, rendiconto gestionale Modello B e relazione di missione Modello C.
Relazioni sulle attività di raccolta fondi
Le organizzazioni che svolgono attività occasionali di raccolta fondi sono tenute a redigere, per ciascuna iniziativa, un’apposita relazione sulla raccolta fondi e a depositarla, unitamente al bilancio d’esercizio, all'interno del portale del RUNTS.
Cosa si intende per attività occasionale di raccolta fondi?
Per raccolta fondi si intendono tutte le attività e iniziative poste in essere da un ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
La relazione sulla raccolta fondi ha la funzione di documentare in maniera trasparente la singola iniziativa di raccolta, riportandone i dati essenziali e l’esito economico. Possono costituire attività occasionali di raccolta fondi, a titolo esemplificativo, pranzi o cene benefiche, feste ed eventi, concerti, lotterie, tombole, mercatini, vendite di dolci o mercati dell’usato.
Non rientrano in tale categoria le donazioni spontanee prive di iniziativa specifica, né le attività di vendita continuative o similari, che pertanto non richiedono la redazione di alcuna relazione.
Modello e contenuti
Si prega di utilizzare l’apposito modello di relazione sulla raccolta fondi: Modello relazione raccolta fondi. Esso contiene tutte le informazioni e le istruzioni necessarie e deve essere compilato in maniera completa. I dati devono essere esposti in forma chiara e comprensibile e devono risultare coerenti con le scritture contabili e con il bilancio d’esercizio.
Avvertenza
Qualora non siano state svolte attività di raccolta fondi, non è richiesto alcun deposito della relativa relazione.
Le modifiche che riguardano la composizione degli organi (p. es. cambiamenti nella composizione del consiglio di amministrazione), modifiche dello statuto e modifiche di altri dati devono essere comunicate sul portale del Runts. Il caricamento di queste modifiche va fatto attraverso una pratica di variazione entro 30 giorni.
Inoltre le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) devono dichiarare entro il 30 giugno di ogni anno i seguenti dati (aggiornati al 31.12 dell'anno precedente):
- numero degli associati (persone fisiche);
- enti associati (persone non fisiche) con denominazione, codice fiscale, specificando se sono iscritti nella stessa sezione del Runts (affini) o no (non affini);
- numero dei volontari nel registro dei volontari e numero dei volontari degli enti aderenti di cui l'ente si avvalga;
- numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati per i quali è stata aperta una posizione assicurativa.
Gli enti del Terzo settore devono, in caso di scioglimento devolvere il patrimonio residuo e in caso di cancellazione senza scioglimento, devolvere l’incremento patrimoniale. La devoluzione deve avvenire a favore di un altro ente del Terzo settore.
A tal fine deve essere richiesto un parere all’Ufficio Volontariato e solidarietà. I modelli per la domanda si trovano qui: modello domanda.
Altri obblighi
Gli enti del Terzo Settore devono tenere in particolare i seguenti libri:
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione (consiglio direttivo o comitato);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e degli eventuali altri organi previsti dallo statuto;
- registro dei volontari. In questo registro vengono iscritte le persone che svolgono l'attività volontaria in modo continuativo a favore dell’ente (Modello registro volontari).
Avvertenza: il registro dei volontari deve essere vidimato. La vidimazione può essere effettuata presso i comuni oppure in forma digitale (file digitale sottoscritto annualmente dal legale rappresentante con marca temporale, ai sensi dell’art. 2215-bis c.c.).
Soggetti interessati
Gli enti del Terzo Settore che, per due esercizi consecutivi, superano almeno due dei seguenti limiti.
Limiti
- attivo patrimoniale (totale dell’attivo dello stato patrimoniale): euro 150.000,00
- entrate (totale dei proventi e ricavi dell’esercizio): euro 300.000,00
- numero medio dei dipendenti occupati: 7
Durata dell’obbligo
L’obbligo cessa qualora, per due esercizi consecutivi, i limiti non vengano più superati.
Caso particolare - Fondazioni
Per le fondazioni del Terzo settore la nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria.
Composizione
- In forma monocratica: una sola persona. Il componente deve appartenere ad una delle seguenti categorie professionali:
- revisore legale iscritto nel registro;
- dottore commercialista;
- esperto contabile iscritto nell’albo professionale competente;
- avvocato;
- consulente del lavoro abilitato;
- professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche.
- In forma collegiale: più persone. Almeno un componente deve appartenere a una delle categorie professionali sopra elencate.
Avvertenza
Qualora l’organo di controllo svolga anche la revisione legale dei conti, esso deve essere interamente composto da revisori legali iscritti nel registro. In alternativa può essere nominato un revisore legale esterno o una società di revisione legale.
Riferimento normativo
Art. 30, D.lgs. n. 117/2017.
Soggetti interessati
Gli enti del Terzo Settore che, per due esercizi consecutivi, superano almeno due dei seguenti limiti.
Limiti
- attivo patrimoniale (totale dell’attivo dello stato patrimoniale): euro 1.500.000,00;
- entrate (totale dei proventi e ricavi dell’esercizio): euro 3.000.000,00;
- numero medio dei dipendenti occupati: 20.
Forma
L’organo di revisione deve essere ricoperto da un revisore legale iscritto nel registro o da una società di revisione legale, anch’essa iscritta nell’apposito registro.
Riferimento normativo
Art. 31, D.lgs. n. 117/2017.
Obbligo di assicurare i volontari
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono stipulare per loro un'assicurazione per coprire infortuni, malattie e responsabilità civile che possano derivare dalla loro attività di volontariato.
Ultimo aggiornamento: 21/01/2026