L'iscrizione nel Registro unico
L’iscrizione nel registro unico può essere effettuata al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it.
Il rappresentante legale necessita dello SPID o della carta d’ identità digitale (CIE) e anche della firma digitale.
Il registro è suddiviso in sette sezioni, che si differenziano per quel che riguarda le condizioni, i vantaggi e i requisiti di accesso.
Gli enti del Terzo settore devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività d’ interesse generale. Poiché queste devono essere riportate testualmente nello statuto, qui troverete la loro formulazione corretta in tedesco e in italiano: attività di interesse generale art. 5.
Cosa serve per l'iscrizione?
- indirizzo PEC dell'ente che chiede l'iscrizione;
- codice fiscale dell'ente;
- codice fiscale e nome del legale rappresentante;
- i dati personali di tutte le persone che sono titolari di una carica sociale nell'ente (nelle associazioni p.e. i membri del consiglio direttivo, nelle fondazioni p.e. i membri del consiglio di fondazione);
- l'indicazione delle attività di interesse generale svolte dall'ente, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (devono corrispondere con quanto indicato nello statuto);
- indicazione se lo statuto dell'ente prevede la possibilità di svolgere attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 (deve essere coerente con quanto previsto nello statuto ovvero: è lecito svolgere attività diverse se ciò è previsto in modo esplicito nello statuto);
- altre informazioni richieste o che l'ente intenda comunque segnalare (p. e. opzione di partecipare alla distribuzione del 5 per mille).
- atto costitutivo (qualora non possa essere fornito, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, che conferma l'insussistenza o l'irrecuperabilità dell'atto costitutivo);
- statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate e adeguato alla riforma del Terzo settore;
- gli ultimi due bilanci consuntivi approvati dall'assemblea (nel caso di fondazioni o altre società dall'organo competente previsto dallo statuto), se disponibili (non è quindi necessario allegarli nell'ipotesi di enti neocostituiti);
- i verbali dai quali risulta l'approvazione dei bilanci depositati da parte dell'organo competente.
In quali sezioni è suddiviso il Registro unico?
- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Altri enti del Terzo settore
Ultimo aggiornamento: 21/05/2025