Iscrizione come associazione di promozione sociale

Qui trovate alcune delle caratteristiche delle associazioni di promozione sociale:

Le associazioni di promozione sociale devono essere costituite in forma di associazione e agiscono a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Nella loro denominazione deve comparire l'acronimo APS (o, in forma estesa "associazione di promozione sociale") oppure quello VFG ("Verein zur Förderung des Gemeinwesens"). 

Le associazioni di promozione sociale esercitano principalmente o esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, senza scopo di lucro. 

Le attività di interesse generale devono essere svolte prevalentemente da parte dei soci che prestano la loro attività in modo gratuito. I soci possono essere assunti; il numero dei lavoratori dipendenti però può raggiungere al massimo il 50% del numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari o al massimo 20% del numero dei soci.

I membri del consiglio di amministrazione devono essere prevalentemente soci dell'associazione oppure indicate dagli enti giuridici associati.

  • accesso ai 5 per mille
  • esenzione dall'imposta di bollo
  • misura fissa per l'imposta di registro
  • elargizioni liberali: 30% detrazione fiscale dall'IRPEF (persone fisiche) oppure deducibilità pari al 10% sul reddito imponibile dichiarato (per persone fisiche, enti e società). È necessario utilizzare un sistema di pagamento tracciabile.
  • esenzione dall'IRAP (rimane obbligatorio inviare la dichiarazione IRAP)
  • possibilità di svolgere attività diverse con certi limiti (art. 6 D. Lgs. n. 117/2017)
  • possibilità di adottare il regime forfetario secondo l'art. 86 CTS (per attività commerciali fino a 85.000 €, in vigore dal 1 gennaio 2026)
  • servizi effettuati di associazioni di promozione sociale nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi nonché degli iscritti (con poche eccezioni), verso pagamento di corrispettivi specifici e in diretta attuazione degli scopi istituzionali
  • vendita di beni acquisiti da terzi, a titolo gratuito, a fini di sovvenzione (vendita diretta, senza intermediari e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente)

Ultimo aggiornamento: 02/03/2026